Caso studio — Tribunale di Benevento, Sentenza n. 923/2025: tutelate le differenze retributive di una lavoratrice del settore ristorazione

Copertina - Caso Studio - Tribunale di Benevento

Il Tribunale di Benevento (Giudice dott.ssa Marina Campidoglio) con Sentenza n. 923/2025, pubblicata il 26 settembre 2025 (RG n. 3790/2023, n. cronol. 7408/2025), ha accolto il ricorso di una lavoratrice del settore pubblici esercizi, riconoscendo ampie differenze retributive maturate in oltre dieci anni di rapporto. La decisione riafferma principi chiave su prescrizione dei crediti e trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.), condannando datore originario e società subentrata al pagamento, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

Il contesto

La ricorrente era formalmente assunta part-time (prima 8 ore, poi 12 ore settimanali) ma, come emerso in istruttoria, lavorava stabilmente su cinque giorni, spesso in fascia serale/notturna, anche nei giorni festivi, svolgendo mansioni sia di sala sia di cucina. Nel 2018 l’azienda individuale viene incorporata in una s.r.l.: il rapporto prosegue senza soluzione di continuità con il nuovo datore fino alla chiusura dell’attività nel 2023 e alle dimissioni per giusta causa della lavoratrice.

La strategia legale

Lo Studio Legale PMF ha impostato la difesa su tre pilastri:

Decorrenza della prescrizione: nei rapporti non assistiti da tutela reale la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto; nel caso concreto dal 30.09.2023.

Non contestazione specifica dei fatti essenziali (artt. 416 e 115 c.p.c.), che delimita il thema decidendum e dispensa da ulteriore prova sui punti non contestati.

Art. 2112 c.c. — Trasferimento d’azienda: il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti; cedente e cessionario rispondono in solido per i crediti maturati.

Le prove decisive

La prova testimoniale ha confermato orari effettivi superiori al part-time, lavoro nei festivi, mansioni plurime e permanenza oltre la chiusura della cucina; negli ultimi anni anche attività di pulizia per assenza di personale dedicato. Questi elementi hanno dimostrato l’eccedenza stabile rispetto al contratto e fondato il diritto alle differenze retributive e ad altri istituti.

Deve essere diagnosticata una vera e propria patologia con caratteristiche cliniche definite. Non basta un malessere generico o un disturbo transitorio.

I diritti riconosciuti

Rigettata l’eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al 2018: il rapporto è proseguito senza interruzioni fino al 2023 e la prescrizione decorre solo dalla cessazione.

Applicato l’art. 2112 c.c.: riconosciuta la continuità del rapporto e la responsabilità solidale tra ditta originaria e società subentrata.

Accolte le domande per differenze retributive (lavoro supplementare/domenicale/festivo), scatti di anzianità, retribuzione di agosto 2023, ratei 13ª/14ª 2023 e TFR.

Respinta la voce ferie/permessi non goduti per difetto di prova specifica.

L’esito economico

Condanna in solido del datore originario e della società: € 95.288,14 lordi, oltre interessi e rivalutazione.

Condanna della sola società per il periodo successivo al trasferimento: € 47.210,86 lordi, oltre interessi e rivalutazione.

Spese di lite: € 8.930,00 oltre 15% forfetario, IVA e CPA.
Risultato: vittoria sui capisaldi del credito retributivo; parziale rigetto limitato a ferie/permessi per mancanza di riscontri documentali/contabili.

Perché questa sentenza conta

È un precedente pratico per lavoratrici e lavoratori dei pubblici esercizi — dove il mismatch tra part-time contrattuale e orari reali è frequente — e per i casi di continuità del rapporto dopo trasferimento d’azienda. Ribadisce che:

  • Un part-time “di carta” non può coprire un tempo pieno sostanziale;
  • Il trasferimento non azzera i diritti;
  • La prescrizione non corre durante il rapporto (in assenza di tutela reale), proteggendo crediti anche di lungo periodo

Scarica la sentenza

Scarica il testo integrale (apre in nuova scheda):

Cosa devono sapere lavoratori e aziende

Lavoratori. Conservate buste paga, turni, messaggi, badge, testimonianze. Se lavorate stabilmente oltre l’orario dichiarato, potete far valere differenze retributive e istituti collegati (scatti, mensilità aggiuntive, TFR).

Aziende. L’assetto formale del contratto deve rispecchiare quello sostanziale; in caso di trasferimento/operazioni straordinarie, valutate la continuità dei debiti di lavoro (art. 2112 c.c.) e la corretta gestione dei registri orari.

Conclusioni

La Sentenza n. 923/2025 mostra come una strategia probatoria rigorosa e l’applicazione dei principi su non contestazione, trasferimento d’azienda e prescrizione possano ripristinare la legalità retributiva anche dopo anni.

Studio Legale PMF continua a tutelare con determinazione i diritti di lavoratori e lavoratrici, trasformando i fatti in giustizia riconosciuta.

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